LA GIUNTA REGIONALE

    Vista  la  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, sulla tutela delle
bellezze  naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato
con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
    Visto  l'art.  82  del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
    Vista  la  legge  8  agosto  1985,  n. 431, in particolare l'art.
1-ter;
    Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'
come  modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
    Vista  la  deliberazione  di  giunta  regionale n. IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
    Considerato  che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis  della  legge  8  agosto  1985, n. 431, entro i quali
ricadono  le  aree,  assoggettate  a vincolo paesaggistico, in base a
specifico  e  motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno
1939,  n.  1497,  ovvero  ope  legis  in  forza  degli elenchi di cui
all'art.  1,  primo  comma,  della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle
quali  aree  trova  applicazione  il  vincolo  di inedificabilita' ed
immodificabilita'  dello  stato  dei  luoghi previsto dall'art. 1-ter
della  legge  8  agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani
paesistici;
    Vista  la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  22971 del
27 maggio  1992,  con  la  quale si ravvisa l'esigenza di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione  della  giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
    Rilevato  che  la  giunta regionale con deliberazione n. VI/43749
del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27 maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
    Rilevato  che,  in  base  alla  citata  D.G.R.L.  n. 3859/1985 il
vincolo  temporaneo  di immodificabilita' di cui all'art. 1-ter della
legge  n.  431/1985  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  piano
territoriale   paesistico  regionale  e  che,  pertanto,  allo  stato
attuale, il vincolo stesso opera ancora;
    Considerato,  comunque,  che l'approvazione da parte della giunta
regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1-ter  della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario
verificare  la  compatibilita' dello stralcio con il piano approvato,
in  quanto  lo  stralcio,  come  indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88,
costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
    Atteso,   dunque,   che  la  giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero economico-sociale, in aree per le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;
    Preso  atto  che il dirigente del servizio proponente riferisce e
il direttore generale conferma quanto segue:
      che  in  data 2 dicembre 1999 e' pervenuta l'istanza del comune
di  Incudine  (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi
dell'art.  1-ter legge n. 431/1985 da parte del sig. Amabile Zani per
sistemazione  strada  di  accesso  e  formazione  di piazzale Cascina
localita' Cavallo;
      che  dalle  risultanze  dell'istruttoria svolta dal funzionario
competente,   cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,   si   evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
    Preso  atto  inoltre  che  il  dirigente  del servizio proponente
ritiene  che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di
cui   trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza  di  soddisfare  i
suddetti  interessi  pubblici  e  sociali  ad  essa  sottesi, i quali
rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non
puo'  esimersi  dal  prenderli  in  esame,  in  ragione  dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
    Dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta a
controllo  ai  sensi  dell'art.  17, comma 32, della legge n. 127 del
15 maggio 1997;
    Tutto cio' premesso;
    Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

                              Delibera:
    1.  di  stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Incudine (Brescia), foglio n. 17, mappale numeri
98 - 99, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere
in   oggetto,   dall'ambito   territoriale   n.  15  individuato  con
deliberazione  di  giunta  regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per  sistemazione  strada di accesso e formazione di piazzale cascina
in localita' "Cavallo";
    2.  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio disposto al
precedente  punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la
predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
    3.   di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge  regionale  27  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
      Milano, 21 febbraio 2000
                                                  Il segretario: Sala